San Marino. Il Comitato di Sorveglianza doveva garantire il corretto accertamento del credito d’imposta. Lo ha fatto? Sembra di no! Allora tutti a casa

Errori su errori nella lista dei debitori credito d’imposta data dal Segretario Celli ai capigruppo, in assenza di una modifica della legge sul segreto bancario quindi infrangendo una legge sammarinese (un segretario è sopra la legge?) e commettendo un ipotetico abuso di ufficio. La stessa lista è stata parzialmente pubblicata dal quotidiano l’Informazione, parzialmente perché risultano infatti non pubblicati ancora i nomi di GRANDI imprenditori debitori.

Ma quello che, ulteriormente, fa riflettere è che il Comitato di Sorveglianza, predisposto con la legge n.144/2016 – art.41, che doveva sorvegliare e ”garantire il corretto accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta riconosciuto in forza di interventi di sostegno del sistema bancario” sembra si sia addormentato. Infatti nella lista distribuita esistono persone, messe alla pubblica gogna, e additati come debitori quando debitori di quella banca non lo erano più.

leggiamo in un sito internet: ”queste liste sono derivano dal lavoro del Comitato di sorveglianza, che ha individuato tutte quelle situazioni debitorie che hanno portato lo Stato a dover coprire gli scompensi con il credito di imposta.”

Un lavoro venuto male, se è stato fatto! Molti si domandano se è quindi giusto lasciare le persone nominate nel Comitato di Sorveglianza (ne fanno parte Irene Lonfernini, Alessia Scarano e Silvia Cecchetti, che è anche vicepresidente del Cda di Bcsm) nel loro posto anche se non hanno provveduto a defalcare i nominativi di coloro che avevano pagato dalla lista dei debitori credito d’imposta data in pasto alla stampa?  E forse non hanno nemmeno provveduto a controllare?

La questione della loro permanenza, in questo comitato, riveste carattere di estrema importanza in quanto non è possibile accettare una simile condotta, qualora ci sia stata.

Per maggiori informazioni ecco che cosa diceva la legge 21 dicembre 2016 n.144 – art. 41

(Istituzione di un Comitato di Sorveglianza)

1. Al fine di garantire il corretto accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta riconosciuto in forza di interventi di sostegno del sistema bancario è istituito un Comitato di Sorveglianza composto da tre membri nominati dal Congresso di Stato. L’incarico di membro del Comitato di Sorveglianza ha durata triennale ed è rinnovabile per un solo ulteriore mandato.

2. Possono ricoprire la carica di membro del Comitato di Sorveglianza professionisti in possesso dei diritti civili e politici e di diploma di laurea magistrale o lauree equiparate con indirizzo amministrativo o contabile ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n.161. La composizione del Comitato di Sorveglianza deve garantire la sussistenza, in capo allo stesso, di competenze ed esperienze nel settore giuridico, contabile, bancario e finanziario.

3. Non possono ricoprire la carica di membro del Comitato di Sorveglianza, e decadono immediatamente se nominati, coloro che si trovano nella condizione di Soggetto Inidoneo o che abbiano ricevuto il rinvio a giudizio per le stesse fattispecie che determinano la condizione di Soggetto Inidoneo. I membri del Comitato di Sorveglianza sono tenuti a comprovare l’esistenza dei requisiti previsti dalla presente legge e l’assenza di qualsiasi elemento che comporti la qualifica di Soggetto Inidoneo.

4. Ai membri del Comitato di Sorveglianza spetta un compenso determinato sulla base di quelli previsti per analoghe funzioni che trova imputazione sul capitolo 1-3-2392 “Oneri per Comitato di Sorveglianza”.
5. Il Comitato di Sorveglianza ha le seguenti attribuzioni:

a) esprime parere preventivo e vincolante in ordine all’esercizio della facoltà degli istituti di credito cessionari di operare la compensazione di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge 27 ottobre 2011 n.174 e successive modifiche e di cui all’articolo 2 del Decreto – Legge 27 giugno 2013 n.72 e successive modifiche. Lo sgravio fiscale di cui ai predetti articoli è utilizzabile solo a seguito del

parere favorevole previsto dalla presente lettera e limitatamente alla compensazione disciplinata

dai summenzionati decreti-legge;

  1. b)  determina, con prescrizioni vincolanti, i criteri per il recupero dei crediti da parte delle società digestione di fondi comuni di investimento (in seguito SG) cui gli istituti di credito cessionarihanno conferito attività degli istituti di credito cedenti;
  2. c)  monitora l’efficace conduzione ed andamento delle iniziative assunte dalle SG nella gestione deifondi comuni di investimento per il recupero dei crediti acquisiti e/o gestiti, anche in relazioneall’operato dei professionisti all’uopo incaricati;
  3. d)  esprime parere preventivo ed obbligatorio alle SG sull’opportunità e convenienza di eventualiaccordi per la definizione in via stragiudiziale delle azioni di recupero di cui alla lettera c);
  4. e)  autorizza le SG a promuovere eventuali interventi, anche di manutenzione, atti ad impedire la svalutazione commerciale dei beni detenuti dai fondi comuni di investimento ovvero agarantirne lo sfruttamento economico;
  5. f)  esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 47 della Legge 22 dicembre 2015 n.189,precedentemente attribuite a Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
  6. g)  relaziona semestralmente al Congresso di Stato sull’attività svolta proponendo eventualiinterventi di sua competenza.

6. I membri del Comitato di Sorveglianza, nell’espletamento delle funzioni loro affidate, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Ai fini dell’acquisizione dei dati, documenti utili all’espletamento delle loro funzioni si rapportano direttamente con gli organi istituzionali, con gli uffici dell’amministrazione finanziaria, con gli istituti di credito cessionari e con i fondi comuni di investimento. Nei confronti del Comitato di Sorveglianza non sono opponibili il segreto d’ufficio, il segreto professionale, né il segreto bancario di cui all’articolo 36 della Legge 17 novembre 2005 n.165.