Oggetto: raccomandazioni per i lavoratori dipendenti in merito all’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
Gentili Signore/i,
questo Ufficio sta rilevando per gli anni passati un numero elevato di omesse presentazioni della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche Mod. “IGR L” , riconducibili alla casistica sotto illustrata, quindi diffonde raccomandazioni al fine di evitare violazioni e sanzioni per il futuro.
L’art. 84 (Esonero dalla dichiarazione) della Legge 166 del 2013 al comma 1 lettera b) dispone che:
“Non sono tenuti a presentare la dichiarazione: […] b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati
da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati
al precedente punto a) a condizione che nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione,
il datore di lavoro o l’ente erogatore trasmetta all’Ufficio Tributario il certificato di cui al successivo
articolo 85.”
Ne consegue che le persone fisiche sono obbligate a compilare il Mod. “IGR L” ogniqualvolta
abbiano ricevuto più certificati IGR “G” della medesima tipologia, di tipologie diverse, o
altra certificazione, quali:
? “Certificati di redditi da pensione” nell’anno (IGR G redditi da pensione),
? “Certificati del datore di lavoro” nel corso dell’anno (IGR G da lavoro dipendente)
dallo stesso datore di lavoro,
? “Certificati del datore di lavoro” nel corso dell’anno (IGR G da lavoro dipendente) da
datori di lavoro diversi,
? Certificazione di Indennità Economiche corrisposte dall’ISS,
o abbiano fonti di reddito ulteriori, quali:
? Rendite catastali (IGR I) superiori alla quota esente,
? ogni altro reddito percepito,
? ogni altro reddito esente, se complessivamente superiore a euro 7.500,00 lordi
al fine di non incorrere nell’infrazione di omessa dichiarazione dei redditi; quest’ultima è sanzionabile
in base all’art. 139 (Sanzioni pecuniarie amministrative), comma 1, lett. c) della Legge 116 del 2013:
“dichiarazione omessa: da 1 a 3 volte l’imposta dovuta con un minimo di €500,00” e comporta anche
la perdita di un eventuale credito spettante.
Con l’occasione ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Ufficio Tributario un unico
modello “IGR G” per il dipendente quando lo stesso abbia svolto, nello stesso anno, più periodi
lavorativi presso di lui.
E’, invece, cura del dipendente compilare il Mod. “IGR L”, come sopra indicato, per non incorrere
nella sanzione di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui lo stesso abbia
svolto, nel medesimo anno, mansioni diverse presso lo stesso datore di lavoro, come per esempio
San Marino, 7 giugno 2021/1720 d.F.R.
Prot. N. 61895/DIRC/2021/GG
A tutti i contribuenti
Agli Operatori Economici
Alle Associazioni di CategoriaUFFICIO TRIBUTARIO
Dipartimento Finanze e Bilancio
REPUBBLICA DI SAN MARINO
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lavoro dipendente e apprendistato, formazione professionale, ecc…, per le quali la certificazione è a
sé e non potrebbe essere ricompresa in un unico “IGR G”.
Rammentiamo ai datori di lavoro che, a partire dal periodo d’imposta 2021, l’applicativo fiscale non
accetterà più certificazioni Mod. “IGR G” per lo stesso dipendente per il medesimo periodo d’imposta,
fatte salve le eccezioni su indicate.
In sintesi: tutte le volte che un soggetto passivo possiede nell’anno redditi della medesima
tipologia o di tipologie diverse, attestati da più certificazioni, è tenuto a presentare il
modello “IGR L”.
Infine ricordiamo che la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2020 è il 2 agosto 2021 (in quanto il Decreto Delegato 49/2021 prevede il
termine del 31 luglio 2021 che è giornata festiva).
Con i migliori saluti.
Dott.Gioia Giardi
Dirigente f.f.