San Marino. Sentenza Shock! Pericoloso precedente sul ”voto di scambio”. Il Giudice Buriani non sanziona quando c’è l’intermediario tra il politico e chi vota!

tribunale

Si legge sull’articolo de La Tribuna di questa mattina relativamente alle sentenza che ha archiviato il voto di scambio che ha visto protagonisti alcuni socialisti ed il famigerato Carrirolo. Ecco uno stralcio dell’articolo:

”La toga spiega che l’articolo 394 del codice penale “prevede distinte fattispecie criminose volte a tutelare l’interesse pubblico al regolare svolgimento delle elezioni e preservare l’elettore da indebite interferenze sulla sua liberta? di scelta tra le varie liste o i vari candidati”.

In sostanza l’articolo punisce il “comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro o utilita? per conseguire il voto dell’elettore.”

Ed e? sufficiente anche “la promessa – spiega ancora – o l’offerta di utilita? non dovute” affinche? ci siano “un reato di pericolo”. Ma il punto centrale e? che “il proposito di condizionamento del voto – illustra Buriani – tramite promessa di corresponsione di denaro in cambio del consenso elettorale”, affinche? sussista il reato, deve essere manifestato “sotto forma di offerta alI’elettore”.

Al contrario “ove non sia ravvisabile un rapporto diretto che sfoci in un accordo tra offerente ed elettore, non solo non vi e? alcuno scambio di favori in materia elettorale – riporta ancora la sentenza – ma neppure viene messa in pericolo la liberta? di espressione del voto”.

Ancora piu? semplicemente “non e? sufficiente una promessa o un’offerta rivolta a un proprio collaboratore affinche? procacci i voti di elettori rimasti estranei all’accordo.

Non sono percio? rilevanti le promesse di utilita? rivolte dal candidato al suo potenziale sostenitore collaboratore affinche? si attivi per favorirne il successo elettorale.”

Infatti “l’art. 394 c.p. non impedisce al candidato – continua il giudice – di richiedere il contributo di uno o piu? collaboratori affinche? si adoperino per favorire il successo elettorale del singolo esponente, di una formazione o di una coalizione.”

Dunque e? reato offrire denaro o altri vantaggi all’elettore, sia direttamente che attraverso dei collaboratori, mentre non lo e? offrirli al collaboratore.

“Le espressioni usate tanto dai denuncianti e da Carrirolo – conclude Buriani – sono in equivoche nell’escludere soldi, vantaggi o utilita? degli elettori che – a dire di Carrirolo – erano disposti a seguire qualunque indicazione ricevuta da quest’ultimo”.

Inoltre, “il fatto che la discussione circa la possibilita? di ottenere il consenso di alcuni elettori sia rimasto confinato all’interno di una pizzeria, fa venir meno qualsiasi ipotesi di reato.” (…)

La Tribuna