I capitali e le attivita’ finanziarie detenute illegalmente in Svizzera, Montecarlo e San Marino possono essere sanate esclusivamente attraverso il rimpatrio.
Per essi non e’ permessa la semplice regolarizzazione. Lo precisa la bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sullo scudo fiscale. La regolarizzazione, infatti, e’ preclusa per le attivita’ detenute in Paesi extra Ue.
Anche i capitali detenuti in Liechtenstein, per poter usufruire dell’emersione, devono essere rimpatriati. Il Liechtenstein, infatti, fa parte dello spazio economico europeo (See) ma con esso non e’ praticabile l’effettivo scambio di informazioni.
La regolarizzazione (oltre che all’opzione rimpatrio) invece, e’ consentita per i capitali dalla Norvegia e dall’Islanda, Paesi che rientrano nello spazio economico europeo e con i quali e’ possibile lo scambio di informazioni. Ovviamente la regolarizzazione e’ possibile per i capitali e le attivita’ detenute nei Paesi dell’Unione Europea. La regolarizzazione puo’ avere ad oggetto, oltre al denaro e alle attivita’ finanziarie, anche immobili e fabbricati situati all’estero, le multiproprieta’, gli yacht, gli oggetti preziosi, le opere d’arte. Nella circolare si precisa inoltre che ”si deve ritenere possibile la regolarizzazione delle attivita’ detenute anche nei Paesi extra Ue qualora sia rispettata la condizione dell’effettivo scambio di informazioni”.