“Tempus regit actum”. Una locuzione latina, che potremo tradurre in “l’atto è regolato dal tempo”, utilizzata nel Diritto che potrebbe diventare, nei prossimi giorni, quanto mai popolare nelle cronache giudiziarie sammarinesi.
Infatti, da pressanti voci raccolte nell’ambiente, sembra che i primi pronunciamenti del giudice Oliviero Mazza sui ricorsi in Terza Istanza (il terzo grado di giudizio introdotto recentemente) stiano per essere notificati ai diretti interessati e siano caratterizzati da un unico filo conduttore, ovvero dal pronunciamento di “inammissibilità” del ricorso motivato proprio dal principio del “tempus regit actum”.
I primi ricorsi finiti sul tavolo del Giudice di Terza Istanza, del resto, sarebbero tutti relativi a sentenze passate in giudicato prima dell’entrata a regime nell’ordinamento sammarinese del terzo grado di giudizio. Ciò significa che quando il Codice di Procedura Penale ha introdotto questa possibilità per gli imputati le sentenze di secondo grado erano già definitive, ragion per cui il ricorso avrebbe ricevuto o starebbe per ricevere il “sigillo” di “inammissibilità” con relativo rigetto delle rivendicazioni dei ricorrenti.
In pratica, l’interpretazione giuridica -che essendo sul Titano la prima, traccia una linea netta che verrà presumibilmente seguita anche nei prossimi ricorsi che verranno elaborati, compresi quelli sulle confische del cosiddetto “Mazzini”- si baserebbe sul principio secondo cui il “diritto processuale in vigore al momento dell’emissione della sentenza di secondo grado regola l’atto”. Quindi, si ribadirrebbe il principio del “tempus regit actum”: l’atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto. O, per essere più chiari -non è mai semplice rendere comprensibili norme o principi giuridici a chi è estraneo a tematiche di diritto- la giurisprudenza, così quanto le disposizioni costituzionali, andrebbero a prevedere che ogni atto vada valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento. Almeno per quanto concerne le norme procedurali. Discorso diverso, invece, per le norme sostanziali (cioè quelle che stanno nel Codice Penale, ovvero i reati), dove vige ormai da tempo il principio della retroattività della norma più favorevole per l’imputato e, quindi, conseguentemente, della non retroattività delle norme sfavorevoli.
Proviamo a capire con un esempio, così da comprendere anche il pronunciamento del Collegio Garante che ha posto una pietra tombale sull’aspetto prettamente penale del processo Mazzini e spazzare via definitivamente ogni strumentalizzazione gettata in pasto alla gente comune all’indomani delle assoluzioni e dei proscioglimenti -sacrosanti secondo il principio in questione- di tutti gli imputati, chiamati alla sbarra in maniera, possiamo oggi semplificare, “insensata” per i capi di imputazione basati su reati introdotti nel Codice Penale successivamente all’azione che li ha motivati.
Ricordiamo la distinzione fra norme sostanziali (quelle previste nel Codice Penale) e quelle procedurali (previste nel Codice di Procedura Penale). E’ non conforme alla giurisprudenza e al diritto, ad esempio, perseguire un politico per il reato di “finanziamento illecito della sua azione politica” se la norma sostanziale che lo vieta viene introdotta successivamente alla concretizzazione del finanziamento medesimo. Al tempo stesso, per il principio della retroattività della norma più favorevole, se un reato (norma sostanziale) viene depenalizzato, questa depenalizzazione può avere effetto retroattivo anche su chi ha commesso quel reato quando la norma era vigente.
Lo so, sono tecnicismo giuridici complessi, talvolta irrazionali, illogici… Ma questo è l’attuale orientamento internazionale del Diritto. E, in “soldoni”, questo orientamento ha una precisa ricaduta concreta nell’attualità sammarinese: i ricorsi di Terza Istanza prodotti dai malaugurati protagonisti del Processo Mazzini, assolti o prosciolti in secondo grado quando il Codice di Procedura Penale non prevedeva il terzo grado di giudizio, con, però, la razionalmente controversa conferma delle confische, appaiono già oggi destinati a ricevere il “sigillo” di “inammissibilità” con relativa conferma definitiva delle stesse milionarie confische.
Un saggio adagio popolare ricorda che è sempre meglio “non dire gatto finchè non è nel sacco”. Anche in questo caso la prudenza sarebbe saggia. Ma la linea che pare sia stata già tracciata -conferma arriverà solo dai dispositivi delle prime sentenze di Terza Istanza- appare al momento chiara e ben tracciata e, seguendola, non si può arrivare a conclusione, previsione diversa da quella sopra esposta… Certo, ricordiamolo, è una semplice ma sensata previsione che troverà conferma -o forse, ma alquanto improbabile, smentita- solo negli atti ufficiali che arriveranno nelle prossime settimane e che metteranno, almeno sul fronte sammarinese, la parola fine al lavoro del Tribunale sul famosissimo Processo Mazzini.
La palla, a quel punto, però, potrebbe però finire alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con ricorsi basati proprio sull’assenza nell’ordinamento sammarinese di quel terzo grado ritenuto necessario dalla stessa Cedu in precedenti pronunciamenti. Un terzo grado che non era previsto nel Codice di Procedura Penale al momento della sentenza di secondo grado del “Mazzini”… Ma di questo parleremo approfonditamente nei prossimi giorni.
Enrico Lazzari